24-25.VI.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 24/06/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 225 del 24.VI.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ex art. 14 l. n. 286 del 1998 – Previsione di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 14 del 2024 – Possibile ostatività alla sua applicazione del disposto di cui agli artt. 3, 6, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimento di espulsione che, condotti una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, presentino domanda di protezione – Disciplina interna di cui alla legge n. 14 del 2024 che, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione,  consente di disporre il trattenimento – Possibile ostatività alla sua applicazionese dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - L’esito in sintesi: la Prima Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell’art. 267 TFUE: - se la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli artt. 3, 6, 8, 15, 16 ostino all’applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art.14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio; - in caso di risposta negativa a tale questione, se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, osti ad un’applicazione della disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda - 23105_06_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Sentenza di proscioglimento – Reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa - Appello ai soli effetti civili della parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio – Legittimazione – Sussistenza Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazioneDecisione: la sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa - - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 576, 593; d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2; d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 2; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34  - 23406_06_2025_pen_noindex 

Cassazione - Responsabilità da reato degli enti – Sanzioni interdittive di cui all’art. 13 d.lgs. n. 231 del 2001 – Profitto di rilevante entità – Nozione - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che la rilevante entità del profitto tratto dal reato, richiesta ex art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale condizione per l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell’ente stesso ed all’incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d’impresa e alla posizione sul mercato - 23329_06_2025_pen_noindex 

Cassazione - Erronea dichiarazione della stessa in esito al giudizio di primo grado – Regola di giudizio dell’evidenza della prova dell’innocenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, all’esito del giudizio di primo grado, in mancanza di rinunzia dell’imputato, sia stata erroneamente dichiarata l’anzidetta causa di estinzione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio consacrata nell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che condiziona l’assoluzione del predetto alla sussistenza dell’evidenza della prova della sua innocenza, essendo, viceversa, applicabile la regola generale che, in presenza del dubbio sulla sua penale responsabilità, ne impone l’assoluzione - 23328_06_2025_pen_noindex

Cassazione - Cautelari – Riesame – Obbligatoria trasmissione dell’interrogatorio preventivo reso dai coindagati – Esclusione – Condizioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all’impugnante, che quest’ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente - 23350_06_2025_pen_noindex

Cassazione - Pene sostitutive di pene detentive brevi – Modifica del programma di trattamento da parte del giudice – Possibilità - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice che, in astratto, ritiene ammissibile la sostituzione della pena non può rigettare la richiesta in ragione dell’inidoneità del programma di trattamento predisposto dall’UEPE, essendo tenuto ad attivarsi, anche mediante l’interlocuzione con tale ufficio, in funzione dell’adozione di un trattamento sanzionatorio realmente ritagliato sull’unicità del soggetto condannato, che contenga il rischio di una sua recidivanza e ne favorisca il reinserimento sociale - 23335_06_2025_pen_noindex 

Cassazione - Stewart addetto alla verifica dei biglietti di accesso ad eventi sportivi – Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio – Esclusione – Ragioni – Fattispecie - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che non può riconoscersi la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio allo stewart addetto al controllo dei biglietti di accesso ad eventi sportivi, deponendo in tal senso sia il tipo di attività svolta dal predetto, non caratterizzata dalla possibilità di adottare atti conformativi nei confronti dei soggetti controllati, sia l’espressa estensione nei suoi confronti della tutela penale prevista, con riguardo a specifici reati, per i pubblici agenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per il delitto di corruzione propria, di uno stewart preposto al controllo dei biglietti di accesso ad una partita di calcio, che, in cambio di una somma di danaro, aveva consentito di accedere all’evento tre soggetti privi dei relativi biglietti) - 23333_06_2025_pen_noindex

CGUE_ legittima la contestazione del trasferimento di proprietà a un terzo a seguito di un’esecuzione forzata di ipoteca sull’abitazione familiare

Anche la polizia locale deve rispettare i lavoratori con un uso corretto e trasparente dei suoi device - GarantePrivacy-10139433-1.3

In Gazzetta il decreto di modifica a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere - decreto legislativo 88 del 2025

 Decreto acconti IRPEF 2025. Pubblicata in Gazzetta la conversione - Decreto acconti IRPEF

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)