Newsletter n. 243 dell'8.VII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Lavoro - Impresa e imprenditore - Azienda - Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - Cessioni attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 27, c. 2, lett. a) e b-bis), del decreto legislativo n. 270 del 1999, effettuate in base a decisioni della Commissione europea che escludono la continuità economica fra cedente e cessionario - Previsione che l'art. 56, c. 3-bis, del medesimo decreto legislativo, si interpreta nel senso che tali cessioni si intendono in ogni caso effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente e non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile - Inapplicabilità della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo - Denunciata introduzione di una norma, a notevole distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica, preordinata a condizionare l’esito dei giudizi ancora in corso, vista l’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni - Lesione del giusto processo, della stabilità e della certezza dei rapporti giuridici patrimoniali - Violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e della parità delle armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro, non sussistendo giustificazioni ragionevoli all’intervento legislativo retroattivo - Contrasto con gli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 6 della CEDU, che sancisce il diritto a un equo processo - Norme impugnate: Art. 6 del decreto-legge 29/09/2023, n. 131, convertito, con modificazioni, nella legge 27/11/2023, n. 169 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 99 - pronuncia_99_2025
Consulta - Tributi - Porti e aeroporti - Istituzione di un apposito fondo alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per far fronte al servizio antincendio dell’aeroporto - Previsione di un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia di contribuenti costituita dalle società aeroportuali - Denunciata norma che opera una diversificazione tra la società di gestione aeroportuale, assoggettata al tributo e altri soggetti, operanti nel medesimo spazio aeroportuale, per i quali ricorrono gli elementi costitutivi dell’imposta, vale a dire il traffico generato in aeroporto - Violazione del principio di uguaglianza tributaria - Irrazionalità della norma che travalica gli ambiti della discrezionalità legislativa incorrendo in una incongruenza del tributo-mezzo, vale a dire il contributo non esteso anche ad altri soggetti operanti in aeroporto, rispetto al tributo-fine, ossia l’esigenza che tutti gli operatori concorrano alla comune finalità della sicurezza aeroportuale - Lesione della riserva di legge in materia di tributi e prestazioni patrimoniali imposte - Risorse del fondo istituito dall’art. 1, c. 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato - Previsione di un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia dei contribuenti costituita dalle società aeroportuali da destinare, nella misura del 40 per cento del gettito del tributo, alla riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendio dell’aeroporto - Previsione di un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia dei contribuenti costituita dalle società aeroportuali da destinare, nella misura del 60 per cento del gettito del tributo, all’istituzione di una speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all’esterno dell’aeroporto da parte Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Norme impugnate: Art. 1, c. 1328°, della legge 27/12/2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e art. 4, c. 3° bis, del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28/01/2009, n. 2 - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 100 - pronuncia_100_2025
Consulta - Straniero - Immigrazione - Sanzioni amministrative - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni - Sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione - Applicazione di un trattamento sanzionatorio comune a fattispecie eterogenee - Denunciato automatismo della sanzione - Omessa possibilità, per il giudice, di graduare l’applicazione in ragione del caso specifico - Contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalità della pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie dell’illecito - Denunciata descrizione della condotta suscettibile di applicazione della sanzione accessoria con richiamo, per relationem, all’ordine impartito dall’autorità incaricata di coordinare le operazioni di soccorso (nel caso di specie: autorità libica, competente secondo il sistema definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979, cosiddetto sistema SAR) - Contrasto con il principio di legalità - Denunciato riconoscimento della validità di una zona “SAR libica” e della legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica nelle operazioni di soccorso - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale - Norme impugnate: Art. 1, c. 2° sexies, del decreto-legge 21/10/2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 173, come inserito dall'art. 1, c. 1°, lett. b), del decreto-legge 02/01/2023, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24/02/2023, n. 15 - Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - restituzione atti - jus superveniens - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 101 - pronuncia_101_2025
Consulta - Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Fallimento e procedure concorsuali - Termine ragionevole - Conclusione della procedura concorsuale in sei anni - Superamento del termine derivante dal processo presupposto ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all’autorità preposta allo svolgimento della procedura concorsuale - Valutazione del giudice ai fini della considerazione della non irragionevole durata della procedura concorsuale - Interpretazione, ritenuta consolidata e uniforme, sulla perentorietà e non derogabilità dei termini di ragionevole durata - Irragionevole equiparazione, ai fini dell’individuazione del termine di durata ragionevole, dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali) richiedenti l’esperimento di azioni giudiziarie ai fallimenti che non richiedano tale esperimento - Irragionevolezza intrinseca del termine stabilito per le procedure concorsuali (sei anni) coincidente con la ragionevole durata complessiva delle cause civili nelle quali la curatela fallimentare può essere coinvolta - Contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza dell’automatismo della determinazione legale del termine di durata ragionevole - Omessa possibilità, per il giudice, di valutare natura e complessità del processo presupposto - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi convenzionali - Norme impugnate: Art. 2, c. 2° bis, della legge 24/03/2001, n. 89, come introdotto dall'art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 07/08/2012, n. 134 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 102 - pronuncia_102_2025
Consulta - Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Previsione che, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso - Denunciata previsione di un minimo edittale per la sanzione amministrativa sotto soglia penale che conduce a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità dell’illecito posto in essere, mostrandosi più afflittiva di quella penale - Disciplina incongrua, illogica e irrazionale - Impossibilità per il giudice civile di graduare la sanzione che accentua la maggior afflittività di quest’ultima, determinando risultati abnormi e una disparità di trattamento anche in relazione alle condizioni economiche dell’autore del fatto - Norme impugnate: Art. 2, c. 1° bis, del decreto-legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11/11/1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, c. 1°, del decreto-legge 04/05/2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 03/07/2023, n. 85 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 103 - pronuncia_103_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale sent. n. 96/2025 - Immigrazione. Trattenimento nei CPR - Modalità di esecuzione - Disciplina ex art. 21, comma 8, d.p.r. n. 394 del 1999 - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate - con riferimento agli artt. 13, secondo comma, 117, primo comma (in relazione all’art. 5, par. 1, della CEDU), 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost. - dal Giudice di pace di Roma, con riguardo alle modalità del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri, individuate dalla fonte subordinata rappresentata dall’art. 21, comma 8, del d.p.r. n. 394 del 1999, in violazione della riserva assoluta di legge contemplata dall’art. 13, secondo comma, Cost. La Corte, sul presupposto che il trattenimento nei CPR implica un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, incidente sulla libertà personale, ha ritenuto sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione ovvero i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale, essendo la relativa disciplina quasi interamente rimessa a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi. Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono state dichiarate, tuttavia, inammissibili, non competendo alla Corte costituzionale porre rimedio al menzionato vulnus e incombendo, piuttosto, sul legislatore il dovere di introdurre una normativa compiuta che assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta. La questione riferita agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, comma 1, 32 e 111, comma 1, Cost. è stata dichiarata inammissibile, invece, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, relativamente all’operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all’art. 2043 c.c., anche del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., tenuto conto che ricorso alla tutela preventiva cautelare ben può giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali subite da chi sia trattenuto presso un CPR, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell’immigrazione - pronuncia_96_2025
Cassazione – (1) Revoca dello status di rifugiato - Motivazione per relationem a documento secretato - Conoscibilità del contenuto del documento - Modalità - Procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007 - Omessa attivazione - Conseguenze. (2) Status di rifugiato - Revoca ex artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007 - Pericolo per la sicurezza dello Stato - Natura potenziale - Configurabilità - Fondamento - Sindacato giurisdizionale in sede di impugnazione – Contenuto - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, nell’accogliere il ricorso del Ministero dell’Interno avverso il decreto con cui il Tribunale aveva annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato, disposto dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nei confronti di un cittadino algerino ritenuto responsabile di aver pubblicato sui propri profili social messaggi inneggianti al radicalismo islamico e all’annientamento dello Stato di Israele, ha affermato i seguenti principi di diritto: a. in materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato per relationem a un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la “classifica di segretezza”, la conoscibilità di quest’ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l’esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, della l. n. 124 del 2007, che persegue la finalità di bilanciare le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo in sede giurisdizionale, di talché l’omessa attivazione del procedimento di ostensione previsto dalla predetta disposizione non è idonea né sufficiente a inficiare la motivazione resa per relationem; b. il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007 - che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se “sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato” - si interpreta nel senso che tale condizione va ritenuta sussistente non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche in presenza di un pericolo potenziale, in quanto l’autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o meno, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest’ultimo, spettando al giudice del procedimento di impugnazione ex art. 35-bis del d. lgs. n. 25 del 2008, senza alcuna sovrapposizione alla valutazione discrezionale compiuta dall’autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo status di rifugiato - 18427_07_2025_civ_oscuramento_noindex
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)