Newsletter n. 361 del 21.X.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, c. 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”. Inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie aggravate trasformate in fattispecie autonome di reato, nella specie, della guida senza patente con l’aggravante della recidiva nel biennio - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega. In subordine: Circolazione stradale - Guida senza patente - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente - Disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente - Lesione del principio di offensività del reato. In ulteriore subordine: Ipotesi di recidiva nel biennio - Previsione della pena dell’arresto fino a un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 - Norme impugnate: Artt. 1, c. 2°, e 5 del decreto legislativo 15/01/2016, n. 8 e art. 116, c. 15°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 154. Guida-senza-patente - sentenza n. 154
Cassazione, penale - Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione - Riferimenti normativi: art. 591 cod. proc. pen.; art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - 33741_10_2025_pen_noindex
Cassazione. Esclusione del socio di Snc, prescrizione quinquennale
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Tribunale di Verona. Crediti prededucibili, istanza di ammissione senza tempi dilatati
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XXXVI Congresso nazionale forense_ intervista al Presidente del CNF Greco
Congresso notariato. Patto di famiglia verticale per facilitare i passaggi d’azienda fra generazioni
Rottamazione azzoppata dagli interessi, in nove anni il conto sale del 35,3%
Imu, Tari, canoni, multe, dall’anno prossimo sanatorie libere in regioni ed enti locali
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Caf e professionisti abilitati. Cassetto fiscale, lo scarico massivo parte dalle Cu 2025
Liste d’attesa, piattaforma flop, per i cittadini c’è ancora poca trasparenza
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
