Newsletter n. 432 del 4.XII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Matera a carico di Saverio De Bonis, all’epoca dei fatti senatore, imputato per il reato di cui all’art. 595 del codice penale (Diffamazione), aggravato dai commi secondo e terzo del medesimo articolo, perché l’offesa sarebbe consistita nell’attribuzione di un fatto determinato e per esser stata recata a mezzo della rete internet con pubblicazione su un social network - Prosecuzione del procedimento penale nei confronti del senatore e conseguente sentenza di condanna, senza trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza - Denunciata prosecuzione illegittima del giudizio, con impedimento del procedimento parlamentare, e deliberazione in sentenza sull’insussistenza dei presupposti per l’operatività delle guarentigie parlamentari - Violazione dei limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e indebita erosione dei poteri costituzionalmente riservati al Senato della Repubblica in tema di valutazione di insussistenza della prerogativa stessa esercitati in suo luogo dall’autorità giudiziaria - Richiesta alla Corte costituzionale di deliberare con ordinanza l’ammissibilità del presente ricorso - Conseguentemente richiesta che la Corte voglia accogliere il ricorso, dichiarando la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica per effetto degli atti pronunciati dal Tribunale di Matera nell’ambito del procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. nei confronti del senatore De Bonis e annullare la sentenza n. 225 del 1° marzo 2024 nonché dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione proposta e rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché i successivi provvedimenti di rinvio del 9 giugno 2023, del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, disposti dal medesimo Tribunale e così dichiarare che non spettava al Tribunale di Matera giudicare insussistente la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. e adottare i suddetti provvedimenti con conseguente annullamento degli stessi atti - Norme impugnate: Sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, del 1° marzo 2024, n. 225 emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024 - Dispositivo: ammissibile - sentenza n. 181-2025
Consulta. È sulla cannabis il primo rinvio alla S.C. del decreto sicurezza
Cassazione - Delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 – Precedente contestazione delle contravvenzioni di deposito incontrollato o di abbandono di rifiuti – Necessità – Esclusione - L’esito in sintesi: le Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato - 39162_12_2025_pen_noindex
Cassazione - Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - L. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità – Presupposti - L’esito in sintesi: in tema di responsabilità del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. la Terza Sezione civile ha pronunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., i seguenti principi di diritto: «Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l’applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell’agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell’esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest’ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell’azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento all’agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato»; «Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» - 31423_12_2025_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
