Newsletter n. 447 del 12.XII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Contributo unificato - Mancato versamento - Art. 1, comma 812, l. n. 107 del 2024 – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale - 32227_12_2025_civ_noindex - 32232_12_2025_civ_noindex - 32234_12_2025_civ_noindex
Cassazione - Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 18402/2024 ud. 26/06/2025 - Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato. Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti - Riferimenti normativi: Cod. civ., art. 2059; cod. pen, art. 185; cod. proc. pen., artt. 568, 651 – Decisione: Prima questione: la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Seconda questione: affermativa - 40000_12_2025_pen_oscuramento_noindex
Cassazione - Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 22136/2025 ud. 11/12/2025 - Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione - Riferimenti normativi: art. 591 cod. proc. pen.; art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – Decisione: Negativa, ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività - Ordinanza di rimessione: 33741_10_2025_pen_noindex
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Commento. La speranza che apre le porte, il Giubileo dei detenuti
Avvocati_ promozioni e assunzioni, nomine e incarichi, ingressi e aperture - ItaliaOggi.it
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
