Newsletter n. 25 del 22.I.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta. Rapina sui mezzi pubblici_ ok della Consulta alla “blindatura” dell’aggravante
Cassazione - Concordato in appello – Provvedimento di rigetto – Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Se il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio sia suscettibile di ricorso per cassazione - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione - Decisione: negativa. Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 599-bis - 12488_03_2025_pen_noindex - 2647_01_2026_pen_noindex
Cassazione - Confisca di prevenzione – Procedimenti disciplinati dalla legge n. 1423 del 1956 – Revoca – Prova nuova – Nozione. - Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti - Riferimenti normativi: L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28; cod. proc. pen., art. 630 – Decisione: la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore - 9996_03_2025_pen_noindex - 2648_01_2026_pen_noindex
Cassazione. Autotutela, ammesso l’annullamento peggiorativo per il contribuente
Cassazione. Ok al cambio di riferimento normativo
Cassazione. Difetto di procedibilità per mancata mediazione _ Mondo ADR
Cassazione, civile. Condotte antisindacali e azione risarcitoria
Corte d'Appello di Milano. Caso Pifferi, il processo mediatico riduce la pena
Tribunale di Napoli. Clausola sociale efficace senza accordo sindacale
Tribunale di Viterbo. Opposizione a DI_ senza mediazione revoca del decreto _ Mondo ADR
Tribunale di Civitavecchia. Valida la comunicazione di mediazione alla pec del difensore _ Mondo ADR
Tribunale di Napoli. Impugnazione delibera improcedibile se la mediazione è generica _ Mondo ADR
Tar Emilia Romagna. Città a 30 km-h, lo stop del Tar a Bologna indica l’iter che rispetta la legge
Garante privacy. Sanzionato il cittadino che punta le telecamere sulle strade
Il concordato biennale chiude le porte all’iperammontamento
Rottamazione, il diniego fa cadere la rinuncia alla lite
Antiriciclaggio. Operazioni sospette, nei piccoli studi richiesto solo un referente
Nordio, il 2025 anno di svolta per le riforme e per il Pnrr
Report, software spia nei Pc dei magistrati. Il ministero, surreale
Intercettazioni, i costi aumentano del 58%. Gratuito patrocinio, la spesa raddoppia
L'analisi. Articolo 11 COSTITUZIONE, l’ostacolo SUl BOARD
Nasce l’Osservatorio sui pagamenti digitali
Commento. La violenza riflesso del patto sociale che si spezza
Commento. Un nuovo patto generazionale per creare il benessere di domani
L’America’s Cup a Napoli porterà 1 miliardo
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
