Newsletter n. 84 del 05.III.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Calamità pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, c. 4°, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove - Proroga del termine di cui all'art. 38, c. 1°, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche - Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata - Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, c. 1° bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito. In subordine: Impresa e imprenditore - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, c. 2°, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, c. 6°, della medesima legge - Norme impugnate: Art. 17, c. 1° bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23/02/2024, n. 18, da solo e in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29/04/2024, n. 56 [recte: con l’art. 39-bis del decreto-legge 02/03/2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), convertito, con modificazioni, nella legge 29/04/2024, n. 56], nonché art. 12, c. 1°, della legge 29/12/1993, n. 580 - Dispositivo: illegittimità costituzionale – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 23 - SENTENZA N. 23-2026
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, c. 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Norme impugnate: Legge 30/12/2024, n. 207, e, in particolare, degli artt. 1, c. da 273° a 384° e da 784° a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2, 14 e 15; 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1, Programma 1.1; e 18 - Dispositivo: rinvia a nuovo ruolo - ordinanza istruttoria - SENTENZA N. 24-2026
Consulta - Previdenza - Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età - Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione - Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997, n. 140, e art. 12, c. 7°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122 - Dispositivo: rinvio all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 25 - ORDINANZA N. 25-2026
Cassazione - Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni – Legittimazione passiva del Ministero della giustizia – Esistenza – Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato - 8551_03_2026_pen_noindex
Cassazione. Annullato il trattenimento nel Cpr dell’imam di Torino
Cassazione. Buonuscita non detraibile dal risarcimento al ceduto
Cassazione. Sanzione tagliata con il modello prevenzione
Cassazione. Bonus facciate, punito l’imprenditore che mente sull’inizio dei lavori
Tribunale Ue. Lavorare bramme di acciaio in Turchia non elude i dazi antidumping
Tar Lazio. Solo farmaci originator con il 3,65 ai distributori
Tribunale di Siracusa. Sanzionato l’avvocato che non controlla l’Ai
Tribunale di Foggia. Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio
Tribunale di Imperia. Impugnazione delibera e decadenza, serve comunicazione al condominio
Tribunale di Gela. Mediazione e domanda giudiziale, la mancata simmetria determina improcedibilità
Cpgt. Intelligenza artificiale, uso con cautele e limiti per i giudici tributari
Settimana corta, la proposta di legge bocciata dalla Camera - ItaliaOggi.it
Agcom a La7 e Nove, riequilibrio a favore del sì
Crisi del commercio. Hormuz, le imprese invocano la clausola di forza maggiore
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
