Newsletter n. 105 del 19.III.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Limiti - Previsione che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione - Disposizione legislativa la quale impedisce che la riabilitazione del condannato a pena detentiva per delitto estingua ogni altro effetto penale della condanna - Norme impugnate: Artt. 164, secondo comma, n. 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 32-26 -SENTENZA N. 32-26
Cassazione - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto - Domande restitutorie e risarcitorie - Rito applicabile - Decisione resa in sede fallimentare - Natura - Contrapposte domande di risoluzione - Prosecuzione dopo la dichiarazione di fallimento - Rispettive sedi processuali - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»; «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»; «Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria» -6498_03_2026_civ_noindex
Cassazione - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto - Domande restitutorie e risarcitorie - Rito applicabile - Decisione resa in sede fallimentare - Natura - Onere di riassunzione dell’originario giudizio divenuto improcedibile - Esclusione - Accoglimento della domanda in sede fallimentare - Annotazione ex art. 2655 c.c. – Necessità - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimesse dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23 gennaio 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»; «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»; «Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio»; «In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.» - 6481_03_2026_civ_noindex
Cassazione - Atto giudiziale - Notificazione nulla - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Idoneità - Fondamento – Limiti - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell’11 febbraio 2025, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.» - 6474_03_2026_civ_noindex
Cassazione, penale. Screenshot, no al sequestro se arriva dalla parte offesa
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
