31.III.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 31/03/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 124 del 31.III.2026  

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Concordato preventivo - Omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - Testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Espressione “in mancanza” di cui alla lett. d) del comma 2 citato - Interpretazione - Riferibilità all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, in relazione al ricorso avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, proposto in epoca successiva all’entrata in vigore del CCII, ha stabilito che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 - postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 20197663_03_2026_civ_noindex 

Cassazione - Personali – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione della detenzione domiciliare – Rilevanza – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato - 10970_03_2026_pen_noindex

Cassazione, penale - Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza – Decreto penale di condanna con cui è disposta la sostituzione in pena pecuniaria della componente detentiva della pena – Istanza di parte finalizzata a ottenere la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – Sussistenza dei presupposti richiesti ex lege – Sostituzione – Legittimità – Rilevanza della prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena – Esclusione - L’esito in sintesi: la Quarta Sezione penale, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, sostituisce ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena, disposta all’atto dell’emissione del decreto - 9225_03_2026_pen_noindex

Cassazione, s.u. penali. Procedibilità per furto, nessuna scorciatoia per aggirare la querela

Cassazione. Giudizio di ottemperanza anche senza messa in mora

Cassazione. No alla prededuzione dei crediti del professionista del debitore

Tribunale di Roma. I futuri flussi di cassa presupposto per strumenti finanziari partecipativi

Tribunale di Civitavecchia. Sì al concordato di gruppo se conviene il piano unitario

Superbonus, prova rafforzata per le contestazioni alle imprese - Condomini, lo scudo è in stallo mentre scattano le verifiche sui risarcimenti

Agenzia delle Entrate. Il gruppo Iva non può compensare i crediti delle singole società

Agenzia delle Entrate. Forfettari oltre i limiti, fine del concordato

Nuovo TUIR. Soggetti a Iva, senza eccezioni, i contributi integrativi alle Casse

Osservatorio. CORTI INTERNAZIONALI, NUOVI EQUILIBRI SULLA PRIVACY

Vaticano. Leone nomina Sostituto un italiano, figura chiave della Curia

Delmastro rischia «censura» in Parlamento

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)