1°.IV.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 01/04/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 126 del 1°.IV.2026

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Possibilità di applicazione allorché si proceda per il delitto tentato di estorsione non aggravata – Omessa previsione, a differenza di quanto previsto per il reato di rapina non aggravata – Violazione del principio di eguaglianza – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Possibilità di applicazione allorché si proceda per il delitto consumato di estorsione non aggravata – Omessa previsione, a differenza di quanto previsto per il reato di rapina non aggravata – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, di personalità della responsabilità penale nonché della finalità rieducativa della pena – Inammissibilità delle questioni - Norme impugnate: Art. 131 bis, terzo comma, n. 3), del codice penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 44 - SENTENZA N. 44-2026

Consulta - Reati e pene – Rapina impropria – Consumazione del reato e configurabilità del tentativo – Necessità che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento» – Denunciata violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto al reato di rapina propria – Non fondatezza della questione - Norme impugnate: Art. 628, secondo comma, del codice penale - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 45 - SENTENZA N. 45-2026

Consulta (commento della Cassazione- Questione di legittimità costituzionale Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 27 Gennaio 2026 - Deposito del 27/03/202626 - Oggetto: Art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142 del 2015 – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore, ex art. 6, comma 3, d.lgs. cit., nei confronti del richiedente protezione internazionale – Permanenza del richiedente nel centro di protezione, in attesa della convalida dell’ulteriore provvedimento questorile di trattenimento – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità – Ragioni - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2025, n. 75, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, comma primo, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (provvedimento adottato dal questore sul presupposto che tale domanda sarebbe stata presentata al solo scopo di ritardare o di impedire l’esecuzione dell’espulsione da parte di chi sia trattenuto nel centro in forza di precedente provvedimento questorile di trattenimento, già convalidato nell’ambito della procedura di rimpatrio), prevede che il predetto permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida dell’ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, in ragione dell’irrilevanza della questione sollevata ai fini della decisione del procedimento principale, avente ad oggetto unicamente la valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento della Corte di appello di convalida dell’ultimo trattenimento e non, invece, la valutazione sulla legittimità della permanenza nel centro nel lasso di tempo compreso tra la mancata convalida del primo provvedimento questorile di trattenimento, disposto per la pretestuosità della domanda di protezione internazionale e l’adozione di quello successivo. (In motivazione, la Consulta ha, altresì, evidenziato: - la necessità di un intervento del legislatore finalizzato a rivedere la normativa in materia, pur a fronte della rilevata inammissibilità della questione di costituzionalità; - la legittimità dell’obiettivo legislativo, volto a evitare che la mera presentazione della domanda di protezione internazionale determini l’automatica cessazione del trattenimento già convalidato nell’ambio della procedura di rimpatrio, specialmente quando il richiedente abbia commesso gravi reati o possa sottrarsi all’espulsione se lasciato in libertà; - la necessità di perseguire tale obiettivo con modalità pienamente conformi al diritto dell’Unione ed all’esigenza di tutela della libertà personale desumibile dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’Autorità di pubblica sicurezza, dell’Autorità giudiziaria e dello stesso legislatore) - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 40 - SENTENZA N. 40-2026

Consulta. Tenuità anche per la tentata estorsione

Cassazione - Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito - 12258_03_2026_pen_noindex

Cassazione. Licenziamento, contributi dovuti se il Ccnl non lo esclude

Cassazione. Società esterovestita, non basta la sede in Italia

Cassazione. Sanzioni interdittive con impugnazione estesa

Cassazione. L’alloggio del portiere cambia status anche senza delibera assembleare

Cassazione. Definire mafioso il vicino molesto configura il reato di diffamazione

Corte d'Appello di Roma. Trust autodichiarato e senza Sos, cancellata la sanzione «illogica»

Tribunale di Brescia. Staff leasing senza i vincoli temporali dei contratti a termine

Tribunale di Cagliari. Fuliggine nel palazzo, si può agire d’urgenza

Confindustria sostiene il ricorso al Tar di Assofond contro Antitrust

Agenzia delle Entrate. Dichiarazione integrativa per correggere l’errore contabile rilevante

Superbonus, passo indietro sulle verifiche alle partecipate

L'intervista. Cassese, Dumping contrattuale, una legge per tutelare imprese e lavoratori - LA PROPOSTA

Anm, Tango presidente «Dialogo con la politica»

Giudiziaria. San Siro, nove indagati, «Gara concertata»

Commento. Quando l’AI produce immagini false dell’orrore nazista

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)