9.IV.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 09/04/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 142 del 9.IV.2026

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Processo penale - Impugnazioni - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per prescrizione - Denunciata previsione, secondo il diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio 2020, n. 13539), che quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, c. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, c. 1, lett. c), del medesimo decreto, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato - Norme impugnate: Art. 578 bis del codice di procedura penale -Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 49-2026 - SENTENZA N. 49-2026 

Consulta (commento della Cassazione- Questione di legittimità costituzionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 24/2/2026 depositata il 3/4/2026 - INDAGINI PRELIMINARI – Art. 68, secondo e terzo comma, Cost. – Intercettazione tra presenti all’interno di immobile adibito anche a segreteria politica di un senatore nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di persona non coperta dalla guarentigia parlamentare – Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza – Violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato – Insussistenza – Condizioni. La Corte Costituzionale, decidendo su ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica, ha dichiarato che spetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e al giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni tra presenti all’interno di immobile adibito anche a segreteria politica di un senatore, autorizzate con decreti emessi nell’ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di persona non coperta dalla guarentigia parlamentare, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, declinando la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto alle intercettazioni tra presenti effettuate, ex art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in un luogo protetto ai sensi dell’art. 614 cod. pen., qual è la segreteria politica del parlamentare, integrante “domicilio” dello stesso, nel senso che: - l’intercettazione deve qualificarsi come “diretta” e ritenersi, pertanto, vietata in assenza dell’autorizzazione preventiva prevista dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4, comma 1, legge 20 giugno 2003 n. 140, nei casi in cui avviene in locali utilizzati in via esclusiva o anche solo concorrente dal parlamentare, non incontrando invece ostacoli costituzionali rispetto a locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti; - il regime autorizzativo di tipo preventivo previsto dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4, comma 1, legge n. 140 del 2003 si estende alle intercettazioni “indirette” che, pur se effettuate in luoghi nella disponibilità di soggetti terzi, siano mirate ad acquisire informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un’imputazione a carico del parlamentare, richiedendosi, a tal fine, la dimostrazione di una strategia investigativa volta «a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste»; - le conversazioni di parlamentari captate nel corso di intercettazioni disposte a carico di terzi, in carenza di strategia investigativa mirata al parlamentare, devono ritenersi intercettazioni “occasionali” e non “indirette”, anche se prevedibili per la frequenza dei rapporti tra indagati e parlamentari, e sono tutelate dall’obbligo di distruzione ex art. 6, comma 1, legge n. 140 del 2003, se irrilevanti ai fini del procedimento, ovvero dal meccanismo dell’autorizzazione successiva ex art., comma 2, legge cit., se abbiano rivelato ex post indizi di reità a carico di un membro del Parlamento; - l’accesso della polizia giudiziaria finalizzato all’installazione delle microspie nei locali ad uso esclusivo di terzi, ancorché formalmente intestati al parlamentare, quand’anche sia necessario transitare attraverso locali usati anche da quest’ultimo, non integra una perquisizione domiciliare, eseguita in violazione del disposto dell’art. 68, secondo comma, Cost., dovendo qualificarsi, invece, come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione del mezzo di ricerca della prova costituito dall’intercettazione tra presenti - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 47 - SENTENZA N. 47-2026

Cassazione - COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Procedure esecutive basate su titoli esteri, in favore di cittadini stranieri, di condanna risarcitoria per crimini di guerra, commessi all’estero - Estinzione ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Interpretazione costituzionalmente orientata – Contenuto - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame». In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero» - 8785_03_2026_civ_noindex

Cassazione. Malattia simulata, solo il medico legale può disconoscere il certificato

Cassazione. Caporalato possibile anche nei servizi Decisiva la manualità

Corte di Strasburgo. Le decisioni Cedu non sono applicabili in automatico

Professionisti con ruoli, lo scomputo dalle fatture liquidate dal 15 giugno

Arrivano le tre direzioni della giustizia tributaria

Edilizia e silenzio assenso, la prova è più facile

Carburanti, violazioni record sulla trasparenza dei prezzi - Aiuti ai disagiati, proroga sul carbone, il dl bollette è legge

Oggi informativa alle Camere. Energia, guerre, lavoro, casa, Meloni al test delle Camere

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)